Pillole di normativa
La gestione del cane da protezione rientra fra le buone pratiche per l’allevamento del bestiame e per la mitigazione del conflitto uomo-lupo ed è regolata da alcune norme mirate a tutelare lo stato di salute degli animali e a ridurre il rischio di aggressione a terzi.
La normativa vigente a livello nazionale e quelle regionali e comunali disciplinano in dettaglio le norme di detenzione dei cani. Si consiglia di informarsi accuratamente presso le strutture competenti, come i servizi veterinari ASL o la polizia municipale del proprio Comune.
- Con la Legge n. 281 del 14 agosto 1991, e la successiva Legge n. 189 del 20 luglio 2004, e relative modifiche si indicano le disposizioni statali in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (abbandono, maltrattamento, ecc.) e relative competenze regionali. A partire da questa legge le Regioni e i Comuni adottano dei propri regolamenti.
- Con l’Ordinanza del 6 agosto 2008, il microchip è l’unico metodo di identificazione valido per l’iscrizione all’anagrafe canina. Il microchip deve essere applicato entro il secondo mese di vita e vanno prontamente comunicate variazioni di proprietario, decesso e smarrimento dell’animale. Per maggiori informazioni rivolgersi alle ASL di competenza.
- Gli articoli 630, 672 e 727 e relative modifiche del Codice Penale prevedono l’applicazione di pene in caso di uccisione o danneggiamento di animali altrui, omessa custodia e malgoverno di animali e altri illeciti tra cui l’abbandono di animali domestici.
- L’articolo 544-ter del Codice Penale prevede l’applicazione di una pena per «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche». Tra le lesioni rientra anche il taglio di orecchie e coda per fini estetici o comunque non giustificati da un punto di vista medico.
- Con l’Ordinanza del 6 agosto 2013, si indicano le modalità di gestione dei cani per prevenire problemi di aggressioni a persone e per garantire il rispetto del cane. L’art. 5 comma 3 esclude i a guardia e a conduzione delle greggi dall’obbligo di guinzaglio e museruola.
- L’articolo 2052 del Codice Civile sancisce che «Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito».
- In applicazione della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e relative modifiche, ogni Regione disciplina con propria legge la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio. Nell’ambito di questa normativa si indicano le disposizioni concernenti la detenzione e la custodia di cani di guardia delle abitazioni e del bestiame (ad esempio distanza massima a cui possono essere lasciati incustoditi dall’abitazione o dal bestiame medesimo; condizioni di cattura da parte di agenti di vigilanza, ecc.).
- Sebbene non esista una legge nazionale su come e quando è possibile legare un cane alla catena, le Regioni e i singoli Comuni provvedono a normare questa pratica. Si consiglia quindi di informarsi rivolgendosi alla propria amministrazione. Le uniche Regioni in cui vige il divieto assoluto di tenere un cane legato alla catena sono Campania, Marche, Lazio e Umbria. Tuttavia, in nessuna Regione i cani possono essere immobilizzati alla catena per tutto il giorno.