Valle d’Aosta
Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022
Legge Regionale n. 17 del 15 giugno 2010. Deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 08/11/2021 e allegato 2.
Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)
Lupo e cane.
Quali animali sono coinvolti
Patrimonio zootecnico indicato come ovini, caprini, bovini, equini e altre specie d’interesse zootecnico, quali cani da lavoro, cani da conduzione e cani da protezione delle greggi.
Chi avvia il procedimento
La Stazione Forestale competente per il territorio e il Servizio Veterinario ASL competente del territorio, dopo segnalazione da parte del proprietario degli allevamenti, che deve essere fatta entro 24 ore dal ritrovamento dell’animale predato.
Chi verifica il danno sul campo
Il personale tecnico della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, a seguito di segnalazione ricevuta dalla Stazione Forestale competente per il territorio entro 24 ore dalla denuncia del sinistro.
Modulistica e documentazione da presentare
Domanda di indennizzo e verbale di accertamento dei danni.
Quando presentare la domanda
Entro 10 giorni dal rilascio del verbale di accertamento del danno; termine ultimo entro il 15 novembre dell’anno in periodo di monticazione.
Chi si occupa dello smaltimento degli animali
Per chiarimenti contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.
Risarcimento previsto
L’indennizzo è pari al 100% del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10% qualora l’animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati. Nel caso di animali feriti, l’indennizzo è pari al 100% delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli indennizzi nella misura massima sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti gli indennizzi. In caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, l’indennizzo è ridotto del 10% per il primo evento predatorio e del 50% per il secondo evento predatorio. Dopo il secondo evento predatorio, in caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, la domanda d’indennizzo non è più presa in considerazione.
Criteri di esclusione dal contributo
Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:
a) danni ai capi di bestiame che, al momento dell’attacco del predatore, non risultino registrati all’anagrafe nazionale del bestiame, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell’obbligo di marcatura e iscrizione all’anagrafe del bestiame);
b) elementi insufficienti a sostenere l’evento predatorio;
c) segnalazione dell’evento predatorio in tempi tali da non consentire un’adeguata valutazione delle cause del danno;
d) animali dispersi in numero superiore al numero di capi predati ritrovati;
e) mancato utilizzo funzionale dei sistemi di prevenzione fatti salvi i casi in cui l’imprevedibilità dell’evento, la conformazione del terreno, l’estensione o la tipologia dell’allevamento o vincoli normativi non consentano l’attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo.
Responsabile del procedimento
Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo Forestale – Ufficio per la Fauna Selvatica e Ittica.
Termini di conclusione del procedimento
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previa valutazione di ammissibilità.
Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)
Ufficio Per La Fauna Selvatica E Ittica (24.2.11)
Telefono: 0165/776218
email: c.chioso@regione.vda.it
PEC: risorse_naturali@pec.regione.vda.it
Orari di apertura al pubblico: Martedì 9,00 – 12.30. Gli altri giorni previo appuntamento.