Provincia di Trento

 

Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022

Deliberazione di Giunta Provinciale n.2296 del 3 novembre 2006. Determinazione del Dirigente (D.G.A.) n. 244  del 17 Giugno 2014 e Determinazione del Dirigente n. 265 del 28 giugno 2016. Delibera n. 1522 del 10 settembre 2021.

 

Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)

Lupo.

 

Quali animali sono coinvolti

Patrimonio zootecnico.

 

Chi avvia il procedimento        

L’indennizzo del danno subito può essere richiesto denunciandolo direttamente al Servizio Foreste e fauna o alle Stazioni e Uffici Distrettuali Forestali entro 24 ore dalla constatazione, al fine di attivare il personale forestale incaricato dell’eventuale sopralluogo e accertamento e la redazione del verbale.

 

Chi verifica il danno sul campo      

Il sopralluogo è compiuto da personale del Corpo Forestale Provinciale appositamente formato per l’accertamento danni, che redige il verbale di danno in presenza di un veterinario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

 

Modulistica e documentazione da presentare

E’ necessario inoltrare al Servizio Foreste e fauna, entro 30 giorni dal sopralluogo o dalla constatazione del danno, l’apposita domanda/autocertificazione fornita direttamente dall’accertatore o reperibile presso le Stazioni forestali. E’ inoltre possibile scaricare i moduli direttamente dal sito della Provincia.

 

Quando presentare la domanda        

La domanda di indennizzo può essere presentata in sede di accertamento del danno o successivamente ad esso entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Chi si occupa dello smaltimento degli animali

Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.

 

Risarcimento previsto        

É corrisposto il 100% del danno stimato. É corrisposto anche un indennizzo determinato in misura forfettaria nei seguenti casi:
a) se il personale forestale, in sede di sopralluogo, ai sensi dell’articolo 5 comma 3, accerta che il bestiame predato è gravido, il valore di mercato è aumentato del 30%; in caso di mancato sopralluogo da parte del personale forestale, lo stato di gravidanza del bestiame predato è provato con attestazione del veterinario;
b) se la sostituzione del bene danneggiato comporta la realizzazione di opere, il costo della manodopera è indennizzato nella misura forfettaria del 30%;
c) se il danno risulta superiore al 50% del valore del patrimonio aziendale l’indennizzo è aumentato fino al 20%.

 

Criteri di esclusione dal contributo

L’indennizzo non viene corrisposto per:
a) mancato rispetto delle normative vigenti.
b) mancata applicazione delle misure di prevenzione quando prescritto dal Servizio competente in materia di fauna selvatica.

 

Responsabile del procedimento       

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foresta e Fauna.

 

Termini di conclusione del procedimento  

Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 

Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)

E’ possibile denunciare il danno al coordinatore della reperibilità faunistica al n. 335.7705966

Danni e misure di prevenzione – Template PAT (provincia.tn.it)


Provincia di Bolzano

 

 

Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022

Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37Deliberazione della Giunta Provinciale n°4107 del 07- novembre- 2005Delibera della Giunta Provinciale N°21 del 10.01.2017 modificata con Delibera n. 612 del 19.06.2018 e Delibera n. 705 del 15.09.2020. modificata da Delibera n. 529 del 15.06.2021.

 

Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)

Lupo.

 

Quali animali sono coinvolti

Animali allevati.

 

Chi avvia il procedimento        

Ufficio Caccia e Pesca della Ripartizione provinciale forestale o posti di custodia ittica venatori territoriali competenti.

 

Chi verifica il danno sul campo      

Ufficio provinciale Caccia e pesca incarica personale del posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente oppure un ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale.

 

Modulistica e documentazione da presentare

La domanda di aiuto va presentata presso l’Ufficio Caccia e pesca della Ripartizione provinciale Foreste utilizzando i moduli appositi. Va allegato anche il preventivo dei costi oppure la registrazione di uscita dell’animale, la cui stima del valore non deve differire di molto dalla valutazione corrente.

 

Quando presentare la domanda        

Immediatamente dopo la scoperta del danno. Le domande per il ripristino del patrimonio zootecnico si accettano durante tutto l’anno.

 

Chi si occupa dello smaltimento degli animali

Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.

 

Risarcimento previsto        

Attualmente viene risarcito il 100% del danno accertato.

 

Criteri di esclusione dal contributo

Non vengono corrisposti indennizzi:
a) in caso di perdite di animali, che abbiano un esclusivo interesse affettivo
b) per la perdita di animali allevati in cui non sia disponibile il riconoscimento della marca auricolare (come richiesto)
c) per danni indiretti o non indiscutibilmente riconosciuti, così come menomazioni
d) per danni ad animali allevati per la cui protezione siano stati erogati contributi, ma le misure adottate non siano state efficaci per imperizia o scarsa manutenzione.

 

Responsabile del procedimento       

Ufficio Caccia e Pesca della Ripartizione provinciale forestale o presso posti di custodia ittico venatori territoriali competenti.

 

Termini di conclusione del procedimento  

Entro l’anno successivo a quello del verificarsi del danno.

 

Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)

Palazzo 6 – Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano

Tel. +39 0471 415170
Tel. +39 0471 415171
Fax +39 0471 415166

Indennizzo dei danni da fauna selvatica | Fauna, caccia, pesca | Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

 

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