Puglia
Normativa di riferimento
Legge Regionale 27/1998 e Decreto del Presidente di Giunta Regionale (D.P.G.R) n. 803 del 17/04/2015 modificata con la D.G.R. n. 1293 del 27 maggio 2015.
Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)
Lupo
Quali animali sono coinvolti
Patrimonio zootecnico indicato come ovi-caprini, bovini ed equini.
Chi avvia il procedimento
La Città Metropolitana competente per territorio entro 48 ore dal ricevimento della richiesta previa verifica. La documentazione verrà inviata entro 30 giorni al Servizio Caccia-Pesca della Regione.
Chi verifica il danno sul campo
Servizio Veterinario dell’ASL di competenza.
Modulistica e documentazione da presentare
Nella richiesta devono essere riportati: a) i dati personali del richiedente; b) le informazioni sul luogo del danno (comune, foglio catastale); c) la data presunta dell’evento dannoso; d) una descrizione delle strutture di allevamento; e) l’autorizzazione all’allevamento o registro di carico degli animali (se previsti da normativa). Alla richiesta si deve allegare la certificazione veterinaria attestante la specifica cause del danno e la dichiarazione aggiuntiva per regime “de minimis” (come da allegato B del D.G.R.1293 pubblicato sul BURP n.100 del 15_07_2015).
Quando presentare la domanda
Entro 48 ore dalla data dell’evento dannoso via fax, via e-mail o presentata di persona.
Chi si occupa dello smaltimento degli animali
Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.
Risarcimento previsto
I costi ammissibili per animali uccisi devono essere calcolati con riferimento, all’epoca del verificarsi del danno, ai valori di mercato fissati nei mercuriali della competente Camera di Commercio Industria e Artigianato. Sono indennizzabili i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti. E’ prevista la liquidazione fino all’80% del danno nel caso in cui il titolare dell’allevamento non abbia, al momento dell’evento, posto in atto misure di prevenzione e difesa volte a ridurre il rischio di predazione. Fino al 90% dell’importo del danno nel caso in cui siano state prese misure di prevenzione (così come risultanti da verbale della Provincia) e nel caso in cui l’allevamento degli animali praticato allo stato brado o semibrado, conforme alla natura della specie allevata.I costi sostenuti dal soggetto danneggiato per lo smaltimento delle carcasse, se effettuato secondo la vigente normativa sanitaria e debitamente documentato, sono aggiunti all’indennizzo.
Criteri di esclusione dal contributo
n.r.
Responsabile del procedimento
Regione Puglia-Ufficio Servizio Caccia e Pesca la richiesta e la relativa documentazione.
Termini di conclusione del procedimento
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.
Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=9640