Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022

Legge Regionale n.17 del 20 febbraio 1995Deliberazione della Giunta Regionale 850/2019DDPF 160 IAB del 07 ottobre 2019 e relativi allegati.

 

Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)

Lupo e cane.

 

Quali animali sono coinvolti

Allevamenti da reddito bovini, ovini, caprini ed equini.

 

Chi avvia il procedimento        

Il procedimento è avviato mediante l’accesso al portale SIAR.

 

Chi verifica il danno sul campo      

Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

 

Modulistica e documentazione da presentare

L’istanza, deve essere presentata esclusivamente mediante SIAR tramite accesso al seguente indirizzo http://siar.regione.marche.it mediante:
a) caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
b) caricamento su SIAR degli allegati;
c) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR del 28/12/2000 n. 445 contenente:
a) indicazione della data del sopralluogo e delle generalità del veterinario che lo ha svolto compreso l’Ufficio veterinario ASUR/Area Vasta di appartenenza;
b) nel caso di predazione avvenuta su siti extra aziendali non riportati nel proprio fascicolo aziendale, estremi delle autorizzazioni per pascolo vagante del Comune e/o dell’Autorità Sanitaria ;
c) regime da applicare in relazione alla ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese (art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600) se l’indennizzo è DA ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto il contributo è concesso a impresa agricola che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/86 oppure se DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività commerciale;
d) dichiarazione relativa al regime IVA;
2. Copia del documento di avvenuto smaltimento delle carcasse degli animali morti;
3. dichiarazione relativa al regime de minimis agricolo di cui al Reg UE 2019/316 in caso di predazione da cani randagi e ferali (allegato B);
4. nel caso di accertamento di animali feriti, fatture o documenti contabili equipollenti per i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti, contenenti anche la specifica, per ogni capo ferito, del n. di identificazione dell’animale della BDN dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale.

 

Quando presentare la domanda        

La denuncia della predazione va fatta entro 24 dalla scoperta dei resti allertando il servizio ASUR competente. La domanda di indennizzo deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di avvenuta predazione.

 

Chi si occupa dello smaltimento degli animali

Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.

 

Risarcimento previsto        

Il tasso di indennizzo è fissato:
a) al 100% per danni per animali uccisi in base ai valori medi per specie razza ed età definiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno;
b) all’80 % dei costi indiretti ammissibili (spese veterinarie).

 

Criteri di esclusione dal contributo

L’indennizzo non è corrisposto se la predazione non avviene:
– su animali appartenenti alle specie bovine, equine, ovicaprine, bufaline;
– da parte di specie protette (Lupo) o da cani randagi e ferali. Nei casi di predazione dubbia tra lupo o cane randagio o comunque di canidi deve intendersi la predazione si intende effettuata da cani randagi;
– su un sito ricompreso nel fascicolo aziendale o nel caso sia avvenuta su siti extra aziendali/fascicolo devono essere presenti le prescritte autorizzazioni veterinarie e comunali;
– su pascoli ubicati a quota altimetrica inferiore a 1.000 metri nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 30 marzo, salvo deroghe autorizzate dalla Regione;
– fuori dai ricoveri zootecnici o dalle recinzioni predisposte per il ricovero notturno degli animali;
– in presenza di sistemi di prevenzione quali: per gli ovicaprini presenza di recinzioni anti lupo per il ricovero notturno e presenza di cani di guardania; di giorno presenza del pastore; per i bovini e gli equidi ricovero in stalla o recinzioni anti lupo delle fattrici con vitelli/puledri almeno fino ad un mese di età.

 

Responsabile del procedimento       

Responsabile regionale:
Roberto Gatto tel. 071-806.3651;
email: roberto.gatto@regione.marche.it
PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

 

Termini di conclusione del procedimento  

La durata del procedimento istruttorio della domanda e definita in 120 giorni decorrenti dal giorno successivo dalla presentazione della domanda. Gli indennizzi sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell’evento che ha cagionato il danno.

 

Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA Pesaro Urbino

Dirigente:
Dott. Bordoni Andrea
email: settore.faunisticovenatorieittiche@regione.marche.it
PEC: regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

Funzionario di riferimento:
Roberto Gatto
email: roberto.gatto@regione.marche.it

Collaboratore:
Gianni Buccolini
email: gianni.buccolini@regione.marche.it

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