Liguria
Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022
Legge Regionale n LR 29/1994. Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23, art.19 e DGR n.1511 del 28/12/2000. Regolamento Regionale n° 2 del 2 aprile 2016. Deliberazione di Giunta regionale n.435 del 13 maggio 2016.
Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)
Lupo e cane.
Quali animali sono coinvolti
Produzioni zootecniche (bovini, equini, animali da cortile).
Chi avvia il procedimento
Le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni, o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui all’articolo 22 della L.R. 29/94 comma 1 lettera.
Chi verifica il danno sul campo
L’Azienda ASL competente per territorio e personale di vigilanza preposto della Regione. L’accertatore comunicherà all’amministrazione regionale e all’interessato l’esito del sopralluogo.
Modulistica e documentazione da presentare
Il danneggiato deve effettuare la denuncia entro 24 ore attraverso comunicazione telefonica alla vigilanza faunistica regionale o alla ASL competente. Contestualmente deve fare domanda utilizzano i moduli preposti scaricabili dal sito www.regione.liguria.it.
Quando presentare la domanda
La domanda per richiedere l’indennizzo va inoltrata entro 5 giorni dall’evento.
Chi si occupa dello smaltimento degli animali
Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di categoria agricola.
Risarcimento previsto
E’ previsto:
a) liquidazione fino al 100% del valore accertato per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P., Coltivatore diretto) (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all’INPS);
b) liquidazione fino al 80% del valore accertato per gli imprenditori agricoli (I.A.) (Camera di Commercio, P.IVA); c) liquidazione fino al 40% del valore accertato, quale percentuale ordinaria di liquidazione per i conduttori non Imprenditori agricoli.
La soglia minima per accedere al risarcimento è di 30 Euro. La somma complessivamente risarcibile nell’anno solare per singolo richiedente non può eccedere € 8.000 per gli Imprenditori agricoli e coltivatori diretti e 3000 Euro per gli altri soggetti. Il prezzo di mercato dei capi predati è determinato annualmente in base ai dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali. Per i danni da specie particolarmente protetta la liquidazione è del 100%. Per gli ovicaprini sono riconosciuti anche danni indotti. E’ previsto il rimborso delle spese veterinarie documentate per capi feriti.
Criteri di esclusione dal contributo
Non sono ammessi al risarcimento i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:
a) irreperibilità della carcassa dell’animale morto;
b) presenza di resti insufficienti dell’animale predato per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
c) danni ai capi di bestiame che, al momento dell’attacco del predatore, non risultassero registrati e denunciati presso gli uffici ASL, a meno che non si tratti di esemplari giovani;
d) se la domanda viene inoltrata oltre al termine di 5 giorni come indicato nella normativa regionale.
Responsabile del procedimento
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro – Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria.
Termini di conclusione del procedimento
I danni verranno liquidati a consuntivo dell’anno di presentazione della domanda.
Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)
Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
dirigente: Valerio Vassallo
Via Bartolomeo Bosco,15 GENOVA 16121
+39 010.548. 4645
Valerio.vassallo@regione.liguria.it
vigilanza.faunistica@regione.liguria.it
agricoltura – risarcimento danni all’agricoltura – Regione Liguria