Friuli Venezia Giulia
Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Regione del 15 maggio 2009, n. 128/Pres.
Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)
Lupo
Quali animali sono coinvolti
Patrimonio zootecnico in generale.
Chi avvia il procedimento
Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria denominato Servizio competente o Stazione del Corpo Forestale Regionale.
Chi verifica il danno sul campo
Il Corpo Forestale Regionale entro 72 ore dalla denuncia o dalla domanda procede nell’accertamento mediante un sopralluogo in loco.
Modulistica o documentazione da allegare
Verbale di accertamento al quale è necessario allegare: a) modello richiesta indennizzo; b) spese sostenute in caso di cure veterinarie su feriti con dichiarazione del medico veterinario con l’attribuzione delle stesse ad attacco predatorio e c) copia del documento d’identità in corso di validità.
Quando presentare la domanda
Entro 3 giorni dalla scoperta dell’evento l’interessato denuncia il danno con atto scritto, riportante il luogo, la data e una sommaria descrizione del danno. Entro 30 giorni dall’evento, l’interessato comunica tempestivamente al soggetto al quale ha inoltrato la denuncia ogni eventuale evoluzione del danno subito.
Chi si occupa dello smaltimento degli animali
Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.
Risarcimento previsto
Attualmente viene risarcito il 100% della quantificazione del danno patrimoniale accertato, detratti eventuali indennizzi corrisposti al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici.
L’indennizzo è soggetto a una riduzione del 50% nei seguenti casi: a) qualora sia accertato che il danno è stato cagionato su animali abbandonati ovvero non custoditi, non controllati o non adeguatamente protetti o non sorvegliati durante le ore notturne; b) qualora negli ultimi cinque anni il richiedente abbia goduto della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno sui beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito a protezione dei beni danneggiati, di cui al capo II del presente regolamento. Il danno è comunque indennizzato nella misura massima del 100 %, qualora l’opera di prevenzione sia stata correttamente predisposta, mantenuta ed utilizzata.
Criteri di esclusione dal contributo
Non si procede all’erogazione dell’indennizzo nei seguenti casi: a) danni al patrimonio zootecnico, in assenza della carcassa dell’animale e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all’accertamento della causa del danno; b) danni al patrimonio zootecnico, in presenza di resti di animali morti e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all’accertamento della causa del danno; c) il proprietario o il detentore del bene danneggiato è responsabile dell’abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1; d) il bestiame pascola in modo abusivo, ovvero pascola in luoghi o in periodi dell’anno vietati dalla normativa vigente.
Responsabile del procedimento
Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria denominato Servizio competente
Termini di conclusione del procedimento
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)