Normativa di riferimento aggiornata a novembre 2022

Legge Regionale 27/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione Assemblea Legislativa n 130/2013Deliberazione di Giunta regionale 12 marzo 2018, n. 364 e ss.mm.ii. (Delibera di Giunta regionale 15 aprile 2019, n. 592)

 

Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)

Lupo e cane.

 

Quali animali sono coinvolti

Allevamenti zootecnici.

 

Chi avvia il procedimento        

Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca regionale competente per territorio.

 

Chi verifica il danno sul campo      

AUSL competente per territorio e tecnico regionale che, invece, provvede alla verifica della messa in atto di adeguati sistemi di prevenzione.

 

Modulistica e documentazione da presentare

Allertare l’AUSL per sopralluogo. Successivamente inoltrare la domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca regionale competente per territorio, utilizzando la modulistica preposta ed inviandola tramite PEC (i recapiti sono in calce al modulo). É anche possibile inoltrare la domanda attraverso la nuova piattaforma regionale SIAG che diventerà l’unico mezzo attraverso il quale fare domanda a partire dall’annata agraria 2023/2024.

 

Quando presentare la domanda        

La denuncia del danno va fatta entro 24 ore dal verificarsi dell’evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso. La richiesta di indennizzo entro 5 giorni dalla certificazione.

 

Chi si occupa dello smaltimento degli animali

Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.

 

Risarcimento previsto        

Attualmente viene risarcito il 100% del valore dei capi uccisi e il 100% spese veterinarie per la cura degli animali feriti, ferme restando le disponibilità di bilancio.

 

Criteri di esclusione dal contributo

Non possono essere ammessi a contributo:
danni non accertati dalla AUSL;
mancanza sistemi di prevenzione adeguati (tranne in zone di nuova colonizzazione);
danno inferiore a 100 euro con riferimento al singolo evento;
danni assicurati;
allevamenti non in regola;
animali dispersi.

 

Responsabile del procedimento       

Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca regionale competente per territorio.

 

Termini di conclusione del procedimento

Entro 4 anni a decorrere dalla data dell’evento che ha cagionato il danno che non può precedere di oltre 3 anni il regime di aiuto.

 

Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)

Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca
Maria Luisa Zanni tel. 051 5274850

Danni e prevenzione — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

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