Abruzzo
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 10 del 24 giugno 2003 e Decreto del Presidente di Giunta Regionale (D.P.G.R) 1/2004. Legge Regionale n.86 del 21 settembre 1999.
Per quale predatore è previsto il risarcimento (con riferimento esclusivamente a cane e lupo)
Lupo e cane
Quali animali sono coinvolti
Patrimonio zootecnico in generale.Sono ammessi equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale.
Chi avvia il procedimento
La Città metropolitana competente.
Chi verifica il danno sul campo
Il medico veterinario abilitato o le strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi (che devono emettere un certificato attestante le cause di morte). Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria (ASL) preposta alla ricognizione e all’accertamento dell’evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso.
Modulistica e documentazione da presentare
Modulistica di presentazione della domanda messa a disposizione dalle Città metropolitane competenti, alla quale è necessario allegare: a) certificato rilasciato dal medico veterinario abilitato o dalla struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all’accertamento dell’evento, qualora l’accertamento non venga effettuato direttamente dall’ASL; b) documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante.
Quando presentare la domanda
n.r.
Chi si occupa dello smaltimento degli animali
Contattare il Servizio Veterinario locale e la propria Associazione di Categoria Agricola.
Risarcimento previsto
Attualmente viene risarcito il 100% del valore di Listino dei prezzi all’ingrosso redatto mensilmente dalle Camere di Commercio, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. Porre attenzione al fatto che: “Le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole, dagli Agricoltori e dagli Allevatori in possesso dell’attestato di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo nella misura massima del 100%”. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.
Criteri di esclusione dal contributo
Non si procede all’erogazione di alcun risarcimento qualora gli animali che abbiano subito danni siano allevati e/o custoditi in difformità dalle leggi e alle disposizioni sanitarie vigenti; oppure se il contributo è minore di 50 euro.
Responsabile del procedimento
Le Città metropolitane competenti avvalendosi della collaborazione tecnica dei Servizi Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura (SIPA) della Giunta Regionale competenti per territorio, previa stipula di un apposito Protocollo d’Intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, e del Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni istituzionali di esso e della Convenzione operante con la Regione Abruzzo.
Termini di conclusione del procedimento
n.r.
Contatti (Ufficio competente o sito-web in cui sono riportati i contatti in caso di danno)
Città metropolitane competenti.